Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
(Liquidazione coatta amministrativa).
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La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere
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(Liquidazione coatta amminitrativa).
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(Liquidazione coatta amministrativa e fallimento).
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Della liquidazione coatta amministrativa
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(Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa).
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(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata).
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(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa).
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Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
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Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.
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Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
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La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
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Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
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Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.
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Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo
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Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 228 e 229, ai creditori le
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liquidazione coatta amministrativa », allegato al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.
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Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato
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o di amministrazione controllata di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le
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Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo